Con sentenza n. 43215 del 14 novembre 2022 la Corte di Cassazione, Sezione II Penale, è tornata a parlare di misure cautelari reali, e in particolare di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme di denaro depositate su un conto corrente cointestato.
La pronuncia prende le mosse dalla vicenda di un imputato titolare di conto corrente insieme alla moglie, sul quale confluivano, oltre agli stipendi del medesimo, anche i canoni di locazione di un immobile (anch’esso cointestato).
Il medesimo conto corrente veniva poi utilizzato per il pagamento di un mutuo comune ai due coniugi, sicché, secondo la ricostruzione operata dai Giudici di legittimità e sposata dal Supremo Consesso, poteva presumersi che le somme percepite sul conto quale canone di locazione venissero poi utilizzate per il pagamento del mutuo.
Conseguentemente, nessuna limitazione poteva ravvisarsi in relazione al sequestro delle restanti somme depositate.
La Corte ha infatti precisato che non può ravvisarsi alcuna violazione di legge nel sequestro integrale di un conto corrente intestato a più persone (di cui alcune estranee al reato) poiché il medesimo può essere oggetto di sequestro per l’intero: quanto sopra, fatta salva la facoltà del terzo di provare l’esclusiva titolarità delle somme.
La misura cautelare può infatti estendersi all’intero importo in giacenza, gravando sul terzo estraneo al reato l’onere di dimostrare l’esclusiva titolarità del denaro e l’illegittimità del vincolo ablativo sulla propria quota. Pertanto deve ritenersi legittimo il vincolo sull’intero importo in giacenza quando venga accertato che il denaro confluito sul conto, proveniente dalla corresponsione di canoni di locazione giuridicamente imputabili ai cointestatari, sia da esso fuoriuscito per consentire il pagamento del mutuo, anch’esso cointestato, così che sul conto residuino importi attribuibili al solo indagato, e quindi sequestrabili.