La Corte di Cassazione con ordinanza n. 33314/2022 ha affermato che, nel caso in cui il CCNL applicabile al rapporto di lavoro distingua tra il caso in cui il lavoratore ometta di presentare un giustificativo per le assenze maturate e quello in cui quest’ultimo lo presenti seppur tardivamente, il licenziamento irrogato per intempestiva presentazione del certificato medico non può considerarsi legittimo.
Un lavoratore, nelle more del procedimento disciplinare per licenziamento per giusta causa, aveva presentato, solo in sede di audizione, un certificato medico ormai tardivo e retroattivo a copertura delle assenze effettuate in precedenza che avevano costituito il presupposto per il recesso del datore di lavoro. La Suprema Corte, in tal caso, ha ritenuto che la condotta costituisse sì un inadempimento contrattuale imputabile al lavoratore, ma che lo stesso fosse punibile esclusivamente con una sanzione conservativa. Ciò in quanto il CCNL applicabile prevedeva la possibilità per il lavoratore di presentare anche tardivamente un giustificativo per le assenze effettuate, punendo tale comportamento con la sanzione della sola sospensione disciplinare.
Il licenziamento così irrogato dal datore di lavoro deve, pertanto, considerarsi illegittimo per insussistenza del fatto contestato con diritto alla reintegra per il lavoratore e ad un risarcimento commisurato alle mensilità non lavorate e al versamento della relativa contribuzione.