Con sentenza n. 8389 del 16 ottobre 2021 il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Imprese, ha stabilito che “non viola i canoni di verità e prudenza, previsti per la redazione del bilancio dall’art. 2424 bis, comma 3, c.c., l’amministratore che difetti di iscrivere una certa posta nel fondo rischi ed oneri, quando, in modo prudente e ragionevole, viene valutato come improbabile il verificarsi di una perdita o il prodursi di un debito”.
È dunque lecito iscrivere le partecipazioni sociali detenute al costo d’acquisto quando vi siano delle fondate motivazioni che inducano gli amministratori a giudicare non permanente la perdita di valore.