Il Tribunale di Milano, con sentenza del 26 novembre 2021, ha chiarito che il lavoratore del settore sanitario, sottoposto ad obbligo vaccinale anti Covid-19 in virtù del disposto dell’art. 4 D.L. n. 44/2021 e ss. mm., è esentato da tale obbligo vaccinale laddove sia in aspettativa e non svolga, di fatto, alcuna attività lavorativa. Secondo i Giudici milanesi, invero, il lavoratore posto in aspettativa, non svolgendo in concreto alcuna attività di lavoro, non potrebbe creare alcun rischio di contagio. La sentenza parrebbe porsi in contrasto con i dettami legislativi che, al contrario, prevedono la possibilità di non sottoporsi a vaccinazione obbligatoria solo per esenzioni medicalmente documentate o per differimento della medesima.
Il sanitario in aspettativa può non sottoporsi al vaccino obbligatorio.
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 26 novembre 2021, ha chiarito che il lavoratore del settore sanitario, sottoposto ad obbligo vaccinale anti Covid-19 in virtù del disposto dell’art. 4 D.L. n. 44/2021 e ss. mm., è esentato da tale obbligo vaccinale laddove sia in aspettativa e non svolga, di fatto, alcuna attività lavorativa. Secondo i Giudici milanesi, invero, il lavoratore posto in aspettativa, non svolgendo in concreto alcuna attività di lavoro, non potrebbe creare alcun rischio di contagio. La sentenza parrebbe porsi in contrasto con i dettami legislativi che, al contrario, prevedono la possibilità di non sottoporsi a vaccinazione obbligatoria solo per esenzioni medicalmente documentate o per differimento della medesima.