Con sentenza n. 34092 del 12 novembre 2021, la Suprema Corte chiarisce la legittimità dei cc.dd. “controlli difensivi” nei confronti del lavoratore, laddove il datore di lavoro nutra un fondato sospetto in merito alla commissione di un illecito da parte del medesimo e provveda, pertanto, da quel momento, alla raccolta delle relative informazioni. Ad ogni modo, il controllo dei lavoratori “fine a sé stesso” rimane del tutto vietato. Al contrario, la Corte ravvede profili di liceità di quei controlli messi a punto dal datore di lavoro al fine di accertare la commissione di un illecito e la lesione del patrimonio e dell’immagine aziendale, a maggior ragione laddove il controllo sia disposto ex post, a seguito dell’illecito e prescindendo dalla mera attività di sorveglianza. Ad ogni modo, la Suprema Corte sottolinea l’esigenza che vengano rispettati, da parte del datore di lavoro, i limiti prefissati dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, al fine di non “svuotare” il contenuto della normativa a tutela dei prestatori di lavoro subordinato.